REGOLAMENTO D’ISTITUTO (Delibera Consiglio di Istituto n. 11 del 31 maggio 2019)
Il regolamento del CPIA Firenze 2 viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonche’ a quelle parti dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249, 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilita’) che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minorenni).
Il regolamento tiene conto del fatto che l’offerta formativa si rivolge principalmente a un’utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo, ma semplicemente come ad un’opportunità. Non si può, infatti, ignorare il dato che istituzionalmente buona parte dei percorsi è frequentata da persone maggiorenni che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori o comunità educative, risulta minoritaria. In questa prospettiva l’adesione allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse sembra dovuta solo per la presenza di minori.
Il Patto di Corresponsabilità prevede l’assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti – dei genitori/comunità/tutori per i minori – tramite il patto formativo individuale attivato tra il Centro e i medesimi soggetti a cui verrà proposto il Patto.
Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l’iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla frequenza delle diverse attività.
Le regole hanno carattere generale: sono dunque valide per tutti e intendono coinvolgere l’individuo e il gruppo nella vita del Centro con l’assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle attrezzature messe a disposizione, nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi.
Le sanzioni sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i nostri corsi con impegno e assiduità, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. Resta inteso che la finalità delle sanzioni è essenzialmente educativa e formativa e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa; l’esercizio di tali diritti tuttavia non dovrà comunque in nessun caso inficiare il godimento dei diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza.
1) I docenti e i collaboratori scolastici, ognuno per le proprie competenze, dovranno vigilare affinché le persone che accedono alla struttura in cui si tengono le lezioni siano effettivamente studenti iscritti ai corsi, avendo cura di far allontanare persone estranee; nel caso in cui gli intrusi oppongano resistenza, si provvederà a richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.
2) In caso di ritardo all’ingresso a scuola, il docente avviserà telefonicamente quanto prima l’assistente amministrativo della sede di riferimento e/o il docente coordinatore di sede. Nel caso in cui sia l’assistente che il coordinatore siano assenti o non raggiungibili, sarà il personale collaboratore scolastico a provvedere alla vigilanza. Si ricorda che, nel solo caso in cui il docente non abbia avvertito per incuria o negligenza, le responsabilità connesse ad una mancata sorveglianza, ricadranno sul docente stesso.
3) I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno chiedere l’autorizzazione al Docente Coordinatore di sede che provvederà ad assicurare la vigilanza della classe.
4) Il docente della prima ora deve:
a) segnalare sul registro di classe gli alunni assenti;
b) qualora un alunno minorenne dopo tre giorni dal rientro, continui ad essere sprovvisto di giustificazione, l’insegnante lo segnalerà al Coordinatore di sede, con cui concorderà una strategia da seguire (comunicazione telefonica o convocazione dei genitori/ cooperative…);
c) per gli alunni che rientrano a scuola il primo giorno dopo la malattia senza certificato si dovrà segnalare tramite comunicazione scritta ai loro genitori/educatori, che il giorno seguente non potranno essere ammessi alle lezioni senza il documento.
5) In caso di assenze programmate e motivate (ad es. viaggi nei paesi di origine, etc.) l’alunno dovrà avvertire i docenti ai quali dovrà motivare il viaggio. I docenti dovranno quindi definire le competenze minime e il monte ore di assenze dello studente interessato (non può superare il 30% delle assenze), concordando con lui/lei un piano di studio/lavoro come da patto formativo. I docenti dovranno anche annotare anticipatamente sul registro di classe il periodo in cui l’alunno non sarà presente.
6) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata sul registro e richiedere per il giorno successivo la giustificazione del ritardo. In caso di uscita anticipata di un alunno minorenne dovranno essere trascritti sul registro di classe (anche quello tenuto in forma elettronica) gli estremi del documento di riconoscimento della persona che è venuta a prelevarlo e annotata sul registro l’ora di uscita; gli alunni non possono uscire da soli prima della fine delle.
7) Il docente è tenuto a firmare il registro di classe ed a riportare sul medesimo i compiti assegnati e sul registro personale gli argomenti svolti durante la lezione.
8) Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe stessa.
9) Durante l’ora di lezione occorre fare uscire dalla classe non più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi urgenti e seriamente motivati. Nessun alunno minorenne potrà uscire da scuola durante l’intervallo.
10) In base al DLgs 81/2008 e in attesa della definizione di un piano specifico del CPIA FIRENZE, i docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione delle Istituzioni scolastiche di riferimento e/o delle strutture presso cui si svolge l’attività didattica e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. In ogni caso, in base allo stesso decreto legislativo è assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo momentaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. I docenti, inoltre, ove vengano accertate situazioni di immediato pericolo, sono tenuti a segnalarlo immediatamente al docente Coordinatore di sede; nel caso in cui gli stessi rilevino situazioni potenzialmente pericolose, segnaleranno la cosa, oltre che al Coordinatore di sede, anche alla Dirigenza dell’Istituzione scolastica di riferimento.
11) Altrettanto dicasi per comportamenti non adeguati degli alunni.
12) Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Coordinatore di sede e alla Dirigenza della struttura ospitante. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, i docenti della classe o delle classi interessate discuteranno le modalità di risarcimento collettivo.
13) Ogni docente è tenuto ad apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi presso l’assistente amministrativo della sede associata di riferimento. Decorsi cinque giorni dall’invio la circolare si intenderà regolarmente notificata anche in assenza di firma del docente. Le circolari sono normalmente inviate agli indirizzi di posta elettronica delle sedi associate e poste all’attenzione dei docenti dall’assistente amministrativo in servizio.
14) Eventuali assenze dei docenti, anche in occasione di incontri programmati (ad es. Collegio dei docenti) dovranno essere comunicate preventivamente al Dirigente e da lui autorizzate.
15) Durante lo svolgimento delle lezioni né i docenti né gli alunni possono utilizzare i cellulari, smartphone ed apparecchi similari (ad es. smartwatch) salvo l’utilizzaxione per scopi didattici; fanno naturalmente eccezione casi di particolare gravità e urgenza (in cui sia ad esempio necessario comunicare tempestivamente con familiari e colleghi). Sempre durante lo svolgimento delle lezioni è inoltre proibito l’uso dell’auricolare per l’ascolto individuale della musica o altro. Naturalmente i docenti sono autorizzati all’uso di apparecchiature elettroniche per esigenze didattiche e per la tenuta del registro elettronico (nei casi in cui questo viene adottato). Il docente Coordinatore di sede è autorizzato a impiegare il telefono cellulare anche durante le ore di lezione per comunicazioni connesse con il servizio.
16) È fatto assoluto divieto sia agli studenti che al personale tutto del CPIA2 FIRENZE di fumare all’interno degli ambienti in cui si svolge l’attività didattica o amministrativa; il divieto vige anche nelle pertinenze esterne (ad es. giardini o cortili) degli edifici scolastici e/o delle strutture dove si svolge l’attività del CPIA e riguarda anche le cosiddette ‘sigarette elettroniche’ (DL 104/2013, art. 4, c. 1 e 2)
17) I docenti sono tenuti ad avvisare per scritto le famiglie/coperative per attività didattiche diverse da quelle curricolari (ad es. in occasione di visite guidate, presenza di esperti su tematiche ‘sensibili’, etc.) e a verificare che l’alunno minorenne abbia fatto firmare l’avviso da un genitore o da un educatore.
18) Per una maggior condivisione delle strategie di insegnamento, in caso di uscita per una visita guidata o di interventi di personale esterno, i docenti annoteranno gli interventi con congruo anticipo sul registro di classe in modo che i colleghi siano messi al corrente e possano sfruttare le situazioni per arricchire il loro percorso didattico e predisporre variazioni di orario. Le suddette situazioni dovranno essere fatte presenti anche al docente Coordinatore di sede.
19) In caso di assenza programmata di un docente che comporti l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata degli studenti, gli utenti saranno avvisati nei giorni precedenti con comunicazione scritta firmata, per il Dirigente scolastico, dal docente Coordinatore di sede (oppure, in caso di assenza di quest’ultimo, il docente con maggiore anzianità di servizio); nel caso di minori i docenti provvederanno a far annotare la comunicazione sul diario o su altro supporto cartaceo; tale comunicazione dovrà essere controfirmata dai genitori; i docenti sono successivamente tenuti al controllo della firma. Nel caso in cui non sia possibile preavvisare, il docente Coordinatore emanerà comunque una comunicazione scritta secondo le modalità appena indicate; gli studenti minorenni annoteranno la comunicazione sul diario; l’assistente amministrativo, oppure il docente Coordinatore, oppure ancora uno dei docenti, provvederà ad avvertire telefonicamente le famiglie degli studenti minorenni che non abbiano preventivamente acconsentito all’uscita anticipata del proprio figlio.
20) La vita scolastica deve svolgersi tranquillamente e serenamente; per perseguire questo obiettivo il docente metterà in atto tutte le strategie che riterrà più opportune per responsabilizzare gli alunni. In casi di particolare gravità, non va escluso il ricorso alle note sul registro di classe per motivi di ordine disciplinare o la comunicazione scritta alla famiglia/coperativa oppure ancora ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 36.
21) I registri individuali, ivi compresi quelli tenuti in formato elettronico, devono essere debitamente e costantemente compilati in ogni loro parte; si ricorda che il registro non può essere portato fuori dall’edificio scolastico (salvo i casi di spostamento tra una sede e l’altra) e che esso deve essere sempre accessibile al Dirigente scolastico per eventuali controlli
22) Per quanto riguarda le riunioni degli organi collegiali, di esse va compilato tempestivamente apposito verbale
23) Gli alunni maggiorenni della scuola media che abbiano problemi di orario per motivi di lavoro, faranno presenti le loro esigenze al docente coordinatore di sede e concorderanno con lui e con i propri insegnanti le modalità di ingresso e di uscita. Se possibile, presenteranno al coordinatore richiesta scritta di entrata posticipata o di uscita anticipata indicando i giorni e gli orari interessati e l’autorizzazione sarà trascritta sul registro di classe (anche nel caso in cui questo sia tenuto in forma elettronica)
24) Per i corsi di primo livello e di Italiano L2, secondo la normativa vigente, è previsto che qualora il numero di assenze sia superiore al 30% delle presenze previste nel patto formativo, l’alunno non sia ammesso all’esame.
25) L’assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi i due mesi senza alcuna comunicazione da parte dell’interessato, comporta l’avvio di procedura di ritiro d’ufficio, preceduta da comunicazione all’interessato. Qualora questi non risulti più rintracciabile e non abbia comunicato variazione d’indirizzo si provvederà al suo depennamento dagli elenchi.
26) Infortuni: in caso di infortunio di un alunno il docente avviserà il personale ausiliario che provvederà alle prime cure. L’alunno o in sua vece il personale potrà telefonare a casa per informare la famiglia o il referente della coperativa di riferimento. In caso di infortunio grave si dovrà seguire la seguente procedura:
- telefonare al 118
- avvertire i familiari/ cooperativa di riferimento
- avvertire il Coordinatore di sede e il D.S.
Appena possibile, e comunque non oltre il mattino successivo all’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata relazione scritta su modulo da ritirare presso la segreteria (o, in assenza di questo, in carta libera). La relazione dovrà contenere i seguenti dati:
- Data, luogo e ora dell’infortunio;
- Modalità dell’infortunio;
- Indicazione degli eventuali testimoni adulti presenti;
- Eventuali responsabilità sull’infortunio;
Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente.
Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine all’accertamento di responsabilità per imprudenza, incuria o imperizia. I genitori/cooperative dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente affinché consegnino personalmente il certificato medico attestante l’entità dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la denuncia degli infortuni.
27) Sciopero: in caso di sciopero i docenti saranno invitati a comunicare preventivamente ed in modo del tutto volontario la loro adesione scritta in modo da consentire alla Presidenza di provvedere all’organizzazione scolastica modificando l’orario d’ingresso o di uscita degli studenti.
28) Assemblee sindacali: in caso di assemblea sindacale il dipendente dovrà comunicare obbligatoriamente per scritto la propria adesione o meno. Una volta dichiarata la propria adesione o non adesione il docente non potrà cambiare la scelta. La mancata comunicazione scritta sarà interpretata come non adesione all’assemblea. Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di due assemblee al mese per un massimo di dieci ore annue
29) Assenze: in caso di assenza per malattia il docente dovrà avvisare la scuola in tempo utile per poter provvedere alla sua sostituzione con personale della scuola o col supplente, o con eventuale uscita anticipata o entrata posticipata. Qualora la sostituzione non sia possibile, il docente o la segreteria avvertirà, tramite comunicazione telefonica e/o mail, sito internet della scuola, social network, ecc., gli alunni che le lezioni non avranno luogo; il collaboratore scolastico che riceverà la comunicazione del ritardo/assenza appenderà un cartello informativo all’ingresso della scuola e/o in un luogo di particolare evidenza. Al rientro dovrà essere compilata la domanda di congedo in Segreteria. Il docente dovrà altresì comunicare l’esatto domicilio per la visita fiscale. Dovrà inoltre comunicare alla segreteria il numero del certificato medico (nel caso del cosiddetto certificato elettronico) oppure far pervenire entro cinque giorni il certificato medico cartaceo attestante la durata della malattia. Si ricorda che eventuali assenze dal domicilio durante la malattia devono essere comunicate preventivamente alla scuola e adeguatamente motivate (ad es. è possibile assentarsi per recarsi dal medico). In caso di assenza dal domicilio in occasione della visita fiscale, la mancata comunicazione preventiva determina la decurtazione dello stipendio per i giorni di assenza. Le assenze alle riunioni rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento dovranno essere giustificate (a meno che non rientrino in un periodo di malattia)
30) Permessi: dietro presentazione di idonea documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti:
Motivi di famiglia: fino a tre giorni autocertificabili (non retribuito per i docenti non di ruolo);
Partecipazione a concorsi o esami: fino a otto giorni complessivi in un anno scolastico compresi quelli eventualmente concessi per il viaggio;
Lutti per perdita di coniuge o parente entro il secondo grado o affini di primo grado: tre giorni consecutivi per evento;
Per matrimonio: quindici giorni;
Sei giorni di ferie autocertificabili (vedi normativa contrattuale: art. 15, comma 2);
Esonero per attività di formazione: cinque giorni per anno scolastico; i permessi sono concessi a domanda scritta da presentarsi al Dirigente scolastico, con allegata la documentazione, almeno cinque giorni prima (ovviamente nei casi in cui questo è possibile).
31) Permessi brevi: possono essere concessi, per particolari esigenze personali, a domanda dell’interessato permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e comunque per non più di due ore al giorno. In un anno scolastico i permessi brevi non possono essere complessivamente superiori all’orario settimanale di insegnamento (ad es. diciotto ore annuali nel caso dei docenti della scuola secondaria). I permessi debbono essere recuperati entro due mesi dalla fruizione; nel caso in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvederà al recupero di una somma pari alla retribuzione delle ore non recuperate procedendo in primo luogo al non pagamento delle eventuali ore eccedenti in ugual numero rispetto al permesso. A tal proposito il docente dovrà indicare, contestualmente alla domanda di permesso, la modalità di recupero del permesso, tenendo comunque presente che, in caso di necessità, il Dirigente scolastico potrà chiedere l’effettuazione di ore in sostituzione di colleghi assenti (cosiddette “supplenze”) anche in tempi diversi da quelli indicati dal docente stesso. La concessione dei permessi è subordinata alla sostituzione con colleghi in servizio. Nel caso di permessi per visite mediche specialistiche per le quali è previsto il superamento di due ore, è possibile sostituire il permesso con assenza per malattia da documentare al rientro in servizio.
32) Norme disciplinari per gli studenti:
Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un’opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei percorsi di formazione e istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, il danneggiamento di cose altrui o della scuola, o la tutela in materia di privacy, possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori. Si riporta un elenco – non esaustivo – di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad irrogare le sanzioni.
Comportamento sanzionabile | Sanzione disciplinare | Organo competente a irrogare la sanzione |
Inadempimento grave dei doveri scolastici* | Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione | docente |
Comportamento dello studente che turba il regolare andamento delle lezioni. es. uso del cellulare ed altro** | Annotazione della mancanza nel registro di classe | docente |
Comportamento dello studente che turba il regolare andamento delle lezioni per la seconda volta** | Annotazione della mancanza nel registro di classe ed abbassamento del voto relativo al comportamento | docente |
Comportamento dello studente che turba il regolare andamento delle lezioni per la terza volta** | Annotazione della mancanza nel registro di classe, abbassamento del voto relativo al comportamento ed allontanamento per un giorno dalle lezioni | Docente/Ds o suo delegato |
Reiterati comportamenti dello studente che turbano le attività didattiche** | Annotazione della mancanza nel registro di classe + allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a 15gg; abbassamento del voto relativo al comportamento | Consiglio di Classe |
Assenza ingiustificata | Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia/cooperativa con firma per presa visione. | docente |
Uscita senza permesso | Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia/cooperativa con firma per presa visione. | docente |
Fumo in spazi non autorizzati | Multa | Addetto alla vigilanza sul fumo |
Azioni di vandalismo, cioè azioni di danneggiamento del materiale, degli arredamenti e dei locali della scuola | Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia/comunità con firma per presa visione; risarcimento dei danni; attività in favore della comunità scolastica; | Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico o suo delegato |
● Atti contrari al pubblico decoro (abbigliamento adeguato al contesto scolastico)
● richiamo al rispetto del regolamento scolastico |
Sospensione fino a 15 gg. o attività in favore della comunità scolastica; | Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico o suo delegato |
Diffusione di immagini carpite senza consenso (particolarmente grave se riferiti a minori) con videofonini, fotocamere e videocamere | Sospensione fino a 15 gg commutabile in attività in favore della comunità scolastica; denuncia alle autorità competenti di P.S. | Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico o suo delegato |
Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici | Sospensione fino a 15 gg commutabile in attività in favore della comunità scolastica;
Denuncia alle autorità competenti di PS. |
Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico o suo delegato |
Violenza fisica. | Sospensione fino a 15 gg Denuncia alle autorità competenti di P.S. | Consiglio di classe completo di tutte le componenti o Dirigente scolastico o suo delegato |
Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l’incolumità delle persone | Sospensione o esclusione dalle attività scolastiche Denuncia alle autorità competenti di PS | Consiglio d’Istituto |
In casi di particolare gravità il Dirigente scolastico è chiamato a prendere provvedimenti anche straordinari, a tutela dell’incolumità delle persone. In questi casi è necessaria la collaborazione dei docenti e del collaboratore scolastico per la necessaria contestualizzazione degli episodi accaduti.
33) Impugnazioni avverso sanzioni
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori/cooperative (per i minori), entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia.
* Argomento da discutere in sede di Collegio dei Docenti
** Argomento da discutere in sede di Collegio dei Docenti e in base alle modifiche delle disposizioni ministeriali.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Arnolfo Gengaroli